Descrizione
La Griglia di valutazione è adottata dal Consiglio di Classe per gli alunni in situazione di handicap che svolgono Piani Educativi Individualizzati Differenziati a norma delle Ordinanze Ministeriali 38/99 e 90/01 che sostituiscono le precedenti regolamentazioni e delle successive modifiche.
“ Quando il PEI è diversificato e con obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai Programmi Ministeriali, verranno valutati i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI e con valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI.”
Tali alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti.
Per gli stessi alunni, in calce alla pagella, deve essere apposta una specifica annotazione. Se un consiglio di classe intende adottare una valutazione differenziata, deve darne immediata notizia alla
famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata.
In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap e va valutato secondo i parametri dei compagni.
Gli alunni con handicap psichico per essere ammessi agli esami devono avere raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi e didattici propri del corso di studio seguito.
Per gli allievi handicappati possono essere previsti prove di esame equipollenti a quelle proposte dal ministero, con l’utilizzazione di ausili didattici, con tempi più lunghi nella redazione di prove scritte o grafiche, con la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione. Tali prove, in ogni caso, devono consentire che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità.
Gli allievi valutati in modo differenziato (cioè in relazione al PEI) possono partecipare agli esami di qualifica e di licenza di maestro d’arte svolgendo prove differenziate omogenee al loro percorso didattico, finalizzate all’attestazione delle abilità e delle competenze raggiunte. Tale attestato è spendibile come credito formativo nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito degli accordi tra Provveditorato agli Studi e Regioni. In caso di ripetenza, il consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del PEI. Gli alunni handicappati possono, comunque, essere ammessi ad una terza ripetenza.
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